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SUOLO / LEGGI E NORME

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il nuovo Dpr 120/2017 ricostruisce una parte delle regole di dettaglio e va ad incidere su:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
  • l'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina sui rifiuti;
  • il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti

Dal 22 agosto si applica il nuovo regolamento

Con l’articolo 6, c.9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è previsto che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda il proponente può, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 e 7.

Con il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 il ministero provvede alla stesura di una prima check list applicabile a tutti i progetti sottoposti a Via o "screening" mentre è prevista la stesura di ulteriori check-list da applicare a specifiche tipologie progettuali.

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli ...

In recepimento della direttiva 2014/80/Ue il Ministero dell'ambiente ha aggiornato gli standard di qualità delle acque sotterranee inserendo il perfluoro-alchiliche e aggiornando la lettera B, parte A dell'allegato 1 alla parte III del Dlgs 152 ...

I cosiddetti “consorzi di scopo”, costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto, possano iscriversi nella categoria 9, classe A, in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica solo a determinate condizioni

Il decreto che riporta "Indicazione dei terreni della regione Campania da interdire alla produzione agroalimentare, da destinare esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero solo a determinate produzioni agroalimentari, nonche' di quelli da sottoporre ad indagini dirette, con contestuale interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6" è stato predisposto sulla base dei risultati delle indagini dirette e indirette, contenuti nella relazione del 30 gennaio 2015 del Gruppo di Lavoro ad hoc costituito, effettuate sui terreni con un livello di rischio presunto molto alto (livello 4 e 5) di contaminazione ambientale, presenti nei 57 Comuni delle province di Napoli e Caserta individuati dalla direttiva 23 dicembre 2013 (terra dei fuochi)

Previsto il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dagli ulteriori 31 comuni, individuati dalla successiva direttiva 16 aprile 2014, a meno che non siano oggetto di indagini analitiche che ne dimostrino la conformità, in attesa della conclusione delle indagini dirette ed indirette e della loro valutazione

Con il nuovo DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 del mistero dell'Ambiente si definisce il Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nello specifico vengono definiti i criteri, le modalità e i tempi semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica dei suoli e delle acque sotterranee in relazione ai distributori di carburante

Il provvedimento semplifica le modalità di applicazione dei criteri di caratterizzazione dei siti contaminati alleggerendo l'istruttoria prevista dal Titolo V in materia di bonifiche e nello specifico individua una short-list dei parametri da ricercare nelle aree interessate da attivita' di distribuzione carburanti e indica i criteri semplificati per l'applicazione dell'analisi di rischio 

Il decreto definisce,  ai  sensi  di  quanto  stabilito nell'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008  n.  117, le modalita' per la realizzazione dell'inventari ...

Elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono piu' ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale. All'’art. 1, c. 2, viene definito che la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all’interno dei siti di cui all’elenco sopracitato (Allegato 1) viene trasferita alle Regioni territorialmente competenti, che quindi diventano titolari dei relativi procedimenti. Si precisa, inoltre, nell’art. 2, che non cambiano gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e gli Enti Locali competenti per quanto concerne i siti in oggetto e che le Regioni dovranno provvedere a relazionare con frequenza annuale, al Ministero dell’ambiente, lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi individuati, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 468/2001. Clicca qui

Dalla data di pubblicazione ed entrata in vigore del nuovo Allegato tecnico alla Deliberazione le imprese che intendono iscriversi alla classe A dovranno dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica (anche parziali) entro il termine dei 5 anni che p ...

L’Albo nazionale dei gestori ambientali ha chiarito che le imprese che intendo iscriversi in categoria 9 per effettuare l’attività di bonifica dei siti non devono più dimostrare di aver già eseguito tali interventi secondo i criteri puntualmente descritti ...

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma  1,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, e sulla  base  delle  motivazioni  di  cui  in premessa, e' prorogato, con ...

Concessa la deroga richiesta dall’Italia, con lettere del 10 marzo 2011 e del 28 luglio 2011, relativamente alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento s ...

Il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. Le disposizi ...

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184) - entrata in vigore del provvedim ...