Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Il nuovo Dpr 120/2017 ricostruisce una parte delle regole di dettaglio e va ad incidere su:
Dal 22 agosto si applica il nuovo regolamento
Con l’articolo 6, c.9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è previsto che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda il proponente può, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 e 7.
Con il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 il ministero provvede alla stesura di una prima check list applicabile a tutti i progetti sottoposti a Via o "screening" mentre è prevista la stesura di ulteriori check-list da applicare a specifiche tipologie progettuali.
Il decreto che riporta "Indicazione dei terreni della regione Campania da interdire alla produzione agroalimentare, da destinare esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero solo a determinate produzioni agroalimentari, nonche' di quelli da sottoporre ad indagini dirette, con contestuale interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6" è stato predisposto sulla base dei risultati delle indagini dirette e indirette, contenuti nella relazione del 30 gennaio 2015 del Gruppo di Lavoro ad hoc costituito, effettuate sui terreni con un livello di rischio presunto molto alto (livello 4 e 5) di contaminazione ambientale, presenti nei 57 Comuni delle province di Napoli e Caserta individuati dalla direttiva 23 dicembre 2013 (terra dei fuochi)
Previsto il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dagli ulteriori 31 comuni, individuati dalla successiva direttiva 16 aprile 2014, a meno che non siano oggetto di indagini analitiche che ne dimostrino la conformità, in attesa della conclusione delle indagini dirette ed indirette e della loro valutazione
Con il nuovo DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 del mistero dell'Ambiente si definisce il Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nello specifico vengono definiti i criteri, le modalità e i tempi semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica dei suoli e delle acque sotterranee in relazione ai distributori di carburante.
Il provvedimento semplifica le modalità di applicazione dei criteri di caratterizzazione dei siti contaminati alleggerendo l'istruttoria prevista dal Titolo V in materia di bonifiche e nello specifico individua una short-list dei parametri da ricercare nelle aree interessate da attivita' di distribuzione carburanti e indica i criteri semplificati per l'applicazione dell'analisi di rischio
Elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono piu' ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale. All'’art. 1, c. 2, viene definito che la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all’interno dei siti di cui all’elenco sopracitato (Allegato 1) viene trasferita alle Regioni territorialmente competenti, che quindi diventano titolari dei relativi procedimenti. Si precisa, inoltre, nell’art. 2, che non cambiano gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e gli Enti Locali competenti per quanto concerne i siti in oggetto e che le Regioni dovranno provvedere a relazionare con frequenza annuale, al Ministero dell’ambiente, lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi individuati, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 468/2001. Clicca qui