Elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono piu' ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale. All'’art. 1, c. 2, viene definito che la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all’interno dei siti di cui all’elenco sopracitato (Allegato 1) viene trasferita alle Regioni territorialmente competenti, che quindi diventano titolari dei relativi procedimenti. Si precisa, inoltre, nell’art. 2, che non cambiano gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e gli Enti Locali competenti per quanto concerne i siti in oggetto e che le Regioni dovranno provvedere a relazionare con frequenza annuale, al Ministero dell’ambiente, lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi individuati, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 468/2001. Clicca qui