Con la nota n. 1495 del 23 gennaio 2018, avente ad oggetto “Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio” il misteroambiente dopo una articolata panoramica sulla normativa ed elaborazione giurisprudenziale, esplicita i criteri per definire la contaminazione diffusa riferendoli a:
Nell'ultimo caso fornisce chiarimenti relativamente agli obblighi del proprietario del terreno contaminato che non sia responsabile della contaminazione distinguendo e precisando che nella responsabilità civile o amministrativa, diversamente da quella penale, vige la regola probatoria del “più probabile che non”.
Le Linee Guida sono il prodotto delle conoscenze ed esperienze sviluppate negli anni dal Gruppo di Lavoro “Ambiente e Salute” del Sistema Nazionale delle Agenzie di Protezione Ambientale e vogliono essere un contributo alle esigenze operative di coloro che, a vario titolo, sono soggetti attivi nell’ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
In particolare nascono dall’esigenza di dotare gli operatori che si occupano della valutazione della componente salute pubblica, di uno strumento conoscitivo e metodologico finalizzato al supporto delle attività di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) da sviluppare in tali contesti operativi.
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fonte: isprambiente.gov.it
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento del seguente emendamento all’articolo 1, comma 1:
“Il comma 7 dell’articolo 34 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è cosi sostituito: “7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.”
Come indicato sul sito del Ministero dell'Ambiente ".... torna dallo Stato alle Regioni la competenza del disinquinamento di 18 dei 57 Siti di interesse nazionale (Sin) da risanare, i quali diventano Siti di interesse regionale (Sir). È assicurato comunque il mantenimento dei finanziamenti precedenti. È stato firmato dal ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, il decreto che ridisegna l’elenco dei Sin e concentra l’attenzione dello Stato su 39 aree di particolare complessità ambientale per la presenza di impianti chimici o di contaminazioni più pericolose, restituendo la competenza di controllo e risanamento alle Regioni per 18 aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate di interesse nazionale ...Le Regioni provvederanno a fare una relazione annuale al ministero sullo stato di avanzamento degli interventi, così come previsto dal decreto del 2001 che regola il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale.... Tra i siti che tornano alle Regioni ci sono la Bovisa (alla periferia di Milano), Cerro al Lambro (Lombardia), i bacini dei fiumi Sacco (Lazio) e Sarno (Campania), La Maddalena (Sardegna), alcune aree del litorale vesuviano...." fonte minambiente.it