Con l’articolo 6, c.9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è previsto che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda il proponente può, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 e 7.
Con il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 il ministero provvede alla stesura di una prima check list applicabile a tutti i progetti sottoposti a Via o "screening" mentre è prevista la stesura di ulteriori check-list da applicare a specifiche tipologie progettuali.