RIFIUTI / GIURISPRUDENZA
Il materiale plastico di cui all'imputazione non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, lett. a), trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione, sia quelli del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, lett. c), non vertendosi in fattispecie di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile - pile - con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali.
La bonifica delle bombole e dei serbatoi per gas raccolti dalla R. Metalli, venivano svuotati delle sostanze gassose negli stessi presenti con modalità del tutto empiriche, avendo la polizia giudiziaria rinvenuto bombole del gas forate con un piccone dai dipendenti della R. Metalli, come potuto osservare direttamente in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2011; sia l'emissione di gas, idonei, per qualità e quantità, a molestare le persone, essendo stata accertata la presenza, nell'area limitrofa allo stabilimento della R. Metalli, di un odore di gas acre e molto forte, tale da provocare bruciore alla gola
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, come emerge dalla semplice descrizione riportata nell'incolpazione, le cose rinvenute avevano diversa origine e tipologia, erano detenute senza alcuna evidente cautela atta ad assicurarne la conservazione o ad impedirne l'ulteriore degrado, necessitavano chiaramente di interventi di recupero o erano palesemente non più utilizzabili, come osservato in ricorso, nel caso dei cateteri scaduti e dei kit di medicazione.
I centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o "ecopiazzole", necessitano, pur dopo l'introduzione della apposita disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 lett. mm), del rilascio di previa autorizzazione r ...
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, n. 152, art. 227, comma 1, lett. b), non tocca la disciplina specifica dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254 del 2003, con la conseguenza che si rende necessario prima accertare in fatto le caratteristiche concrete della struttura di cui al procedimento e poi individuare il regime normativo applicabile al trattamento dei rifiuti.
La configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato. E risulta del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, perchè tale attività sono proprie di discariche correttamente autorizzate, ma non costituiscono elementi indispensabili per ritenere l'esistenza di una discarica abusiva, ben potendo l'autore del reato - come succede nella maggioranza dei casi - limitarsi a realizzare l'accumulo dei rifiuti.
Il caso in esame non rientra affatto nella tipologia del 'non rifiuto' invocato dal ricorrente risultando piuttosto che: a) gli scarti in oggetto, ammassati nello scavo profondo 4 metri, non avrebbero potuto esser riutilizzati nello stesso od in altro processo produttivo; b) gli stessi si presentavano in stato di putrefazione, con emanazione di reflui maleodoranti. Dal che, la conclusione - corretta e qui non censurabile - per la quale si doveva ravvisare un deposito incontrollato di rifiuti, "in quanto, pur essendo stati gli scarti vegetali accatastati nello stesso luogo di produzione, la loro quantità e le modalità di conservazione (ammassati all'interno di uno scavo profondo circa 4 metri) erano tali da far ritenere che non si trattasse di mero deposito temporaneo finalizzato al successivo smaltimento"
Nella specie, il Tribunale, in conformità al disposto legislativo, e con diffuse ed ampie argomentazioni in aderenza alle risultanze istruttorie, ha rilevato che il materiale plastico di cui all'imputazione non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, lett. a) - trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione - che quelli del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, lett. c) - non vertendosi in fattispecie di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile - pile - con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali.
Secondo la quarta sezione del massimo organo della giustizia amministrativa, in base alla normativa comunitaria ed italiana, in assenza di specifico provvedimento comunitario, spetta solo allo Stato -e non alle Regioni- il potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiutoper cui è escluso (fatto salvo il passato) che, in tema di EoW, in assenzadisposizioni d parte dello stato, contenute, comunque, in decreti ministeriali (nuovi, o anche "vecchi" per il periodo transitorio), che si possa decidere caso per caso nella definizione degli end of waste
Ad integrare la nozione di collegamento funzionale concorre non soltanto dal punto di vista spaziale la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma altresì la destinazione originaria della medesima in ragione ...
E' rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore in relazione a tale bene ovv ...
In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l'appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con ...
Dalla disciplina regolamentare si ricava in modo chiaro, che l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica com ...
Di conseguenza, come chiarito dalla citata pronuncia, " la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunchè, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, nè può assumere rilevanza, c ...
In relazione alla specifica fattispecie dedotta — il Tar con sentenza 252/2018 ha rilevato — la non occasionalità, ma al contrario la costante ed ordinaria reiterazione delle ordinanze in questione, in assenza di una programmazione ordinaria tale da scong ...