All'art. 41 "Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione" si legge che "Al fine di superare situazioni di criticita' nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e': ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicita' fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008."
Il regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Le disposizioni regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Con il nuovo decreto si regola l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti (art. 193 del D.L.gs. n.152/2006), nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo.
Nello stesso decreto vengono descritte anche le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico ex art. 190 del Codice Ambiente
Seguirà un provvedimento specifico del Comitato gestori ambientali che (entro 30 giorni) dovrà individuare le modalità semplificate d'iscrizione nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.
Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 in vigore dall' 1-1-2018 ed inparticolare con il comma 1135:
si procede con l'ulteriore rinvio di un anno (31 dicembre 2018) del periodo di transizione, ex Dl 101/2013, degli obbighi relativi agli adempimenti di tracciamento relativi al sistri e si conferma il sistema di tracciabilità con formulari di identificazione rifiuti, registri di carico/scarico e Mud e relative sanzioni, ai sensi del Dlgs 152/2006 nella versione ante sistema sistri.
Inoltre con l'introduzione dell'art. 194-bis ("Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri) al c. 3 è indicato che "E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata."
Rimaniamo in attesa dell'altra significativa apertura del provvedimento che consente l'effettuazione in formato digitale (quindi senza registro cartaceo) degli adempimenti di compilazione/tenuta dei registri di carico/scarico e dei formulari, legata all'emanazione di un apposito provvedimento da parte del Ministero dell'ambiente.
Infine per i ritardatari evidenziamo che il MinAmbiente dovrà stabilire le procedure per il recupero dei contributi Sistri – soggetti a prescrizione decennale - dovuti e non corrisposti (e le richieste di rimborso), il cui rispetto comporterà l'estinzione dell'apposita sanzione pecuniaria (ex articolo 260-bis, comma 2, Dlgs 152/2006), senza il pagamento di interessi.
Visto l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede, che «al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico, dal 10 ottobre 2017 gli esercenti potranno aderire al sistema, compilando il relativo modulo allegato al decreto al momento dell'acquisto dell'imballaggio di birra o acqua minerale e consegnandolo al distributore o produttore, versando la relativa cauzione (tra 0,05 e 3 euro) che gli verrà restituita al momento della riconsegna dell'imballaggio vuoto. L'importo della cauzione non potrà comportare un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore.
Il Reg. comunitario modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».
Tuttavia considerato che lo stesso sarà applicabile a decorrere dal 5 luglio 2018, si apre un periodo abbastanza controverso in quanto i criteri della vecchia direttiva 67/548/Cee non sono più applicabili ed i criteri Adr adottati in Italia con la legge 125/2015 nelle more dell'adozione di una disciplina comunitaria sono in contrasto con la stessa in quanto non tiene conto nei calcoli dei cosiddetti fattori M e tra le formule di calcolo introduce unfattore moltiplicativo non presente nella disciplina nazionale