RIFIUTI / GIURISPRUDENZA
Nella specie, il Tribunale, in conformitą al disposto legislativo, e con diffuse ed ampie argomentazioni in aderenza alle risultanze istruttorie, ha rilevato che il materiale plastico di cui all'imputazione non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, lett. a) - trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione - che quelli del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, lett. c) - non vertendosi in fattispecie di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile - pile - con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualitą ambientali.