Il SINP, previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 81/2008, è costituito dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dell’Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Inail, Ipsema, Ispesl, con il supporto del Cnel e il contributo di organismi paritetici e istituti di settore. Le parti sociali possono consultare periodicamente i flussi informativi del SINP, ad eccezione di quelli relativi alle attività di vigilanza.
Il decreto 183/2016 ne disciplinea l’attuazione e contiene le disposizioni tecniche per la realizzazione, il funzionamento, il trattamento dei dati, le modalità di coinvolgimento delle forze armate e di polizia.
Ha l’obiettivo di fornire dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l’uso integrato dei dati al momento disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, l’integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate.
I flussi informativi devono concernere (almeno) il quadro del sistema produttivo ed occupazionale, dei rischi, della salute e della sicurezza, delle azioni istituzionali di prevenzione, della vigilanza.
Pubblicato il Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, che apporta una ennesima correzione al Regolamento CLP n. 1272/2008 in relazione alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele modificando l'allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) parte 3 con riferimento alle due tabelle:
Tabella 3.1: Elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose
Tabella 3.2: Elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose ripreso dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE
Ricordiamo che a partire dal 1 giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata: pertanto, la tabella 3.2 asarebbe dovuta essere soppressa. Tuttavia, al fine di facilitare la transizione alla piena applicabilità del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale soppressione è stata resa operativa solo dal 1 giugno 2017; pertanto il regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2018 per le modifiche della tabella 3.1 mentre per la 3.2, il Regolamento si applica a decorrere dal 1 giugno 2017. Va infine evidenziato che, con l'articolo 2 comma 2 del Reg. 2016/1179 si stabilisce che, in deroga le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, anche prima del 1 marzo 2018.
Pubblicato il 31 maggio 2016 "recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l’irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l’irritazione degli occhi e la tossicità acuta".
Nuovi metodi di prova alternativi per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi e la tossicità acuta che entrano in vigore il 21 giugno 2016: viene modificato all’Allegato VII, relativo alle prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata (punti 8.1 e 8.2) e all’Allegato VIII, relativo alle prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate (punti 8.1, 8.2, 8.5).
Quando più dichiaranti della stessa sostanza o più partecipanti a un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) sono tenuti a scambiarsi informazioni a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, essi si adoperano per giungere ad un accordo sulla condivisione delle informazioni. Questo accordo di condivisione di dati, che riguarda esclusivamente le persone o gli organismi soggetti al regolamento in questione, deve essere chiaro e comprensibile per tutte le parti e comprendere le seguenti sezioni:
a) l'elenco per voce dei dati da condividere, compreso il costo di ogni voce e una descrizione delle prescrizioni in materia di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 cui ciascun costo corrisponde, spiegando in che modo i dati da condividere soddisfano le prescrizioni in materia di informazione;
b) l'elenco per voce e la giustificazione di eventuali costi per la creazione e la gestione dell'accordo di condivisione dei dati e la trasmissione comune delle informazioni tra dichiaranti della stessa sostanza, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, applicabili a tale accordo di condivisione dei dati (in appresso denominati «costi amministrativi»);
c) un modello di condivisione dei costi, che comprende un meccanismo di rimborso.
clicca qui per aprire il Regolamento Commissione Ue 2016/9/Ue
Con l’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” si attuano alcune significative modifiche al D.Lgs. 81 del 2008 in alcuni punti salienti relativi ai Datori di Lavoro e Coordinatori.
Il 24 aprile 2013 INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e FEDERCHIMICA (Federazione Nazionale dell’Industria Chimica) hanno stipulato un accordo quadro di collaborazione finalizzato, fra l’altro, alla realizzazione di “Linee di indirizzo per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro della filiera chimica anche sulla base delle già esistenti Linee Guida del Sistema di Gestione del Programma Responsible Care di Federchimica”.
Le presenti “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica” vogliono rappresentare uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti; contestualmente, vogliono fornire alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Un muro di chiacchiere ! (n.d.r.)
Testo integrale della determina del Presidente n. 84 del 24 marzo 2015 (.pdf - 20 kb)
Allegato alla determina (.pdf - 710 kb)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2015, il decreto 18 novembre 2014 n.201 con il Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri del Lavoro, della Salute e della Semplificazione.
Arrivano due norme UNI 10779 e UNI 9494-3 che modificano e chiariscono rispettivamente le modalità di manutenzione degli "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio" e “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” per l’applicazione del DM 10 marzo 1998 (Allegato VI) e del DM 20 dicembre 2012 (punto 2.3 dell’Allegato) per quanto riguarda i controlli e manutenzione dei Sistemi Antincendio di Protezione Attiva.
fonte UNI, clicca qui per maggiori informazioni
Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²