Con l’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” si attuano alcune significative modifiche al D.Lgs. 81 del 2008 in alcuni punti salienti relativi ai Datori di Lavoro e Coordinatori.
Integrato il campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 con le «prestazioni occasionali» di tipo accessorio nel momento in cui le stesse siano a favore di un committente imprenditore o professionista e facendo rientrare tutte le altre casistiche all’interno dell’articolo 21. Si chiarisce poi l’annosa interpretazione dei soggetti che per il precedente testo del D.Lgs. 81/2008 svolgono «la propria attività, spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese», così come indicato al comma 12-bis del sopracitato art. 3 “Campo di Applicazione”.
Per quanto concerne l’art. 28 (valutazione dei rischi) lo stesso viene integrato con un nuovo comma (3-ter) dove viene previsto che INAIL, unitamente anche alle Aziende Sanitarie Locali, renda disponibili al Datore di Lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Viene altresì modificato l’art. 26 «Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi» con il comma 1-bis con lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.
In relazione al rumore per le attrezzature di lavoro, macchine e impianti possono invece essere ora stimate in fase preventiva, facendo riferimento alle banche dati della Commissione consultiva permanente ex articolo 6 del decreto l.vo 81/2008
Arriva l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Le sanzioni disposte all’art. 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” vengono integrate con il nuovo comma 6-bis «In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati».
Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015