Consulenza gestionale e legale

ricerca
ricerca

rifiuti
acqua
rumore
aria
suolo
adr
tecniche di controllo e sanzioni
certificazione ambientale

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / CONTRIBUTI

L’Inail, accogliendo l’esigenza manifestata dall’Ordine dei Consulenti del lavoro - con i quali le aziende si interfacciano per tutte le problematiche connesse all’istituzione del rapporto di lavoro e alla sua gestione nel tempo - ha realizzato l’opuscolo Sicurezza…al passo coi tempi, riguardante le principali tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), con un focus particolare sulle agevolazioni tariffarie e sul sostegno economico previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese che investono in prevenzione.
Sicurezza…al passo coi tempi, di cui la presente edizione costituisce un aggiornamento dell’omonimo prodotto multimediale del 2014, è stato redatto in collaborazione tra la Direzione centrale rapporto assicurativo, la Direzione centrale prevenzione e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale.

L’opuscolo si può considerare suddiviso in due parti:

  • la prima parte contiene un’informativa generale sulla normativa in materia di SSL, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008, e sull’importanza della prevenzione
  • la seconda parte contiene una guida sulle modalità di richiesta di riduzione del premio assicurativo per prevenzione (art. 24 M.A.T.) e un vademecum sui finanziamenti erogati dall’Inail alle imprese che intendono realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Completano il tutto un Glossario esplicativo e due Appendici.

L’obiettivo che si è voluto raggiungere con quest’iniziativa è fornire un supporto che permetta non solo di conoscere le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali in materia di SSL, ma anche - e soprattutto - di comprendere l’importanza della prevenzione e i vantaggi che ne derivano. Prevenzione, quindi, da considerare non come costo bensì come fattore di competitività per le aziende.

fonte: inail.it

All'art. 57 del Collegato Ambientale, legge n. 221/2015, si afferma che ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con la pubblicazione, ieri, del decreto 15 giugno 2016 le imprese interessate potranno presentare richiesta dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attraverso una procedura a “click-day” . Il decreto avrà l'incarico di estendere ulteriormente le informazioni a riguardo, fornendo tutte le istruzioni necessarie per usufruire delle agevolazioni previste dal bonus.

Il  credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. L'ammontare totale dei costi eleggibili è,  in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

Nel pieghevole sono riportate ‘pillole’ informative su un argomento di grande interesse, l’infortunio in itinere.
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
L’infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre si è al corrente e che si è cercato qui di evidenziare per un primo approfondito contatto informativo.

Per saperne di più: www.inail.it

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Dal prossimo 23 dicembre si userà  la comunicazione telematica di infortunio entro tre giorni. Non più obbligatoria, dunque, la  tenuta del registro infortuni. D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21 Art ...

La Commissione europea ha pubblicato la “Guida non vincolante per l’implementazione della direttiva 2013/35/EU sui campi elettromagnetici”.
La guida prevista dalla stessa direttiva (art. 14), potrà essere utilizzata a supporto della valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro ed al fine di agevolare l’attuazione della direttiva in merito a diversi questioni (quali, ad esempio, la determinazione dell’esposizione e le misure intese a evitare o ridurre i rischi).
Ricordiamo, a tale proposito, che la direttiva 2013/35 / UE stabilisce i requisiti minimi di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (EMF) dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 1 luglio 2016.

Si compone di tre volumi

  1. il primo è una guida pratica per la valutazione dei rischi e ulteriori consigli sulle opzioni che possono essere disponibili dove i datori di lavoro devono implementare misure di protezione o di prevenzione supplementari
  2. il secondo contiene dodici casi di studio che mostrano ai datori di lavoro come affrontare le valutazioni e illustrano alcune delle misure preventive e protettive che possono essere scelte e attuate
  3. il terzo è una guida per le PMI e serve a supportare i datori di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e ad implementare eventuali misure

Attualmente i documenti sono in lingua inglese ma entro fine anno la Commissione renderà disponibili i testi tradotti.

Un'azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, al fine di valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell''Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 - che struttura i percorsi di formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in tre moduli (A B e C) - dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002

La Commissione richiama il contenuto dell'art. 16 del Testo Unico di Sicurezza che prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, a ...

La visita agli ambienti di lavoro deve esere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

Il Ministero del Lavoro con interpello n.9/2015 risponde ad un quesito posto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e sulla tempistica di aggiornamento

Ricordiamo che entro la fine del mese il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello dell'allegato 3B  (art. 40, decreto legislativo 81/2008) e rispettando i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni definite con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012. Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento

Arriva la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e delle relative istruzioni per la compilazione (art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. 09/04/2008 n. 81)

Le novità introdotte nel modello sono le seguenti:
  • Inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time);
  • Aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 d.p.r. 1124/65;
  • Adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali;
  • inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).

 

L'INAIL ha pubblicato il BANDO ISI 2014 per i progetti da realizzare nel 2015. I soggetti interessati potranno insierire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.

 
PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1) progetti di investimento;
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse.
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
 
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche entro i limiti precisati dal bando.
 
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE
3 marzo 2015: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
7 maggio 2015 ore 18.00: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
12 maggio 2015: download del proprio codice identificativo per l’inoltro on-line
03 giugno 2015: comunicazione relativa alle date per l’inoltro on-line.
 
Nella sezione Incentivi per la sicurezza > Bando Isi 2014 sono disponibili gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio e i fac-simili della modulistica.
 

Con decreto legge n. 69 del 2013 convertito con la legge 9 agosto 2013 n.98  “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (decreto 'del fare')  arrivano le semplificazioni (o presunte tali) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 
 

Novità

 

Introduzione dell’AVR – Attestazione di valutazione dei rischi

 

 

 

Riferimento

 

comma 6-ter dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/08

 

art. 32, comma 1, lettera b) D. L. n. 69/2013

 

E’ facoltà delle aziende con profilo di rischio basso, con numero di dipendenti da 10 e fino a 50, da individuare con apposito decreto ministeriale, scegliere la possibilità di effettuare un’attestazione di valutazione dei rischi fermo restando la scelta di redarre il documento di valutazione dei rischi in maniera ordinaria, oppure secondo le procedure standardizzate.

 
 
 
 
 

 

 

Appalti di opere escluse dall’ambito di applicazione dell’ingegneria civile

 

 

 

Riferimento

 

comma 3 e 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08

 

art. 32 comma 1, lettera a) D.L. n. 69/2013

 

Per tutti i cantieri non superiori a dieci uomini-giorno, con profilo di rischio basso, sarà facoltà del Committente, anziché redarre il DUVRI, nominare un incaricato con compiti di preposto alle attività di coordinamento.

Nello specifico le attività soggette a questa applicazione saranno individuate con apposito decreto ministeriale.

 

 

 

Appalti – Titolo IV

 

 

 

Riferimento

 

comma 2 lettera g-bis) dell’art. 88 del D. Lgs. n. 81/08

 

art. 32 comma 1, lettera g) e h) D.L. n. 69/2013

 

Escluse dal campo di applicazione del Titolo IV tutte le attività di lavoro riguardanti gli impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano opere di ingegneria civile di cui all’allegato X e tutti i piccoli lavori la cui durata presunta non superi i dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per i servizi.

Con nuovo decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, saranno individuati modelli semplificati per la realizzazione del POS, PSC e PSS (Piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento e piano di sicurezza sostitutivo rispettivamente).

 

 

 

DURC

 

La validità del DURC è estesa ai 180 giorni anziché tre mesi.

Eventuali anomalie di natura fiscale e contributiva, su espressa richiesta degli Enti al fine del rilascio del DURC (CASSA EDILE o INPS), chiederanno all’interessato di regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni

Le stazioni appaltanti potranno acquisire il DURC d’ufficio, e qualora riscontrassero inadempienze contributive e previdenziali emergenti dal documento, potranno trattenere le somme corrispondenti all’inadempienza dai Certificati di Pagamento.

 

 

 

Informazione e formazione

 

 

 

Riferimento

 

comma 5-bis dell’art. 32 e comma 14-bis dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08

 

art. 32 comma 1, lettera c) e d) D.L. n. 69/2013

 

Nei casi in cui tutte le attività di aggiornamento con corsi di informazione e formazione previsti dal testo unico sulla salute e sicurezza abbiano contenuti sovrapposti in tutto o in parte a quelli previsti per il RSPP è comunque riconosciuto il credito formativo per la durata e contenuti del corso di aggiornamento effettuato. Identica fattispecie relativamente a tutti i corsi di aggiornamento per l’informazione e la formazione relativi alle figure di dirigente, preposto, lavoratore e rappresentate per la sicurezza dei lavoratori.

Si attende una rivisitazione degli accordi Stato-Regione relativi agli obblighi delle aziende per tutte le attività di informazione e formazione.

 

 

 

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (carroponti, autogrù, piattaforme aeree, ecc.)

 

 

 

Riferimento

 

comma 11 e 12 dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/08

 

art. 32 comma 1, lettera f) D.L. n. 69/2013

 

La prima verifica successiva alla messa in servizio è effettuata dall’INAIL, al massimo entro 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura, trascorsi i quali, è facoltà del datore di lavoro avvalersi delle ASL, dell’ARPA (nelle Regioni dove possibile), di soggetti pubblici o privati abilitati.

Le verifiche successive saranno svolte su richiesta del datore di lavoro, dalla ASL, dall’ARPA entro il termine massimo di 30 giorni, altrimenti sarà facoltà del Datore di Lavoro poter scegliere i soggetti pubblici o privati abilitati.

 

 

 

Prestazioni lavorative di breve durata

 

 

 

Riferimento

 

comma 13-bis dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/08

 

art. 35 D.L. n. 69/2013

 

Con nuovo decreto dei Ministeri (Salute e Lavoro) verranno individuati dei regimi semplificati per alcuni adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente a prestazioni di lavoratori occupati per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nel corso dell’anno solare. Le semplificazioni riguarderanno sorveglianza sanitaria, informazione e formazione.

 

 

 

Denunce degli infortuni

 

 

 

Riferimento

 

art. 54 DPR 1124/1965, art. 8 comma 4 D. Lgs. N. 81/08

 

art. 32 comma 6 D.L. n. 69/2013

 

Si attende l’entrata in vigore presumibilmente per marzo del 2014 del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) che prevederà l’abrogazione della norma secondo la quale sarà necessario entro 48 ore denunciare qualsiasi infortunio mortale o superiore ai tre giorni, fermo restando la sola denuncia telematica all’INAIL entro 48 ore.

 

 

 

Semplificazioni in materia di prevenzione incendi

 

 

 

Riferimento

 

Allegato I DPR 151/11, artt. 3, 4, 11  DPR 151/11

 

D.L. n. 69/2013

 

Concessione di proroga sino al 07/10/2014 per la presentazione dell’istanza preliminare e dell’istanza per tutte quelle attività “nuove soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/11” esistenti alla data del 22 settembre 2011, qualora abbiano atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati da Enti ed autorità competenti.

 
 
 

 

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello 33/2013 per conoscere il parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro sulla corretta interpretazione del D.M. ...

pagina successiva ultima pagina