L’Inail, accogliendo l’esigenza manifestata dall’Ordine dei Consulenti del lavoro - con i quali le aziende si interfacciano per tutte le problematiche connesse all’istituzione del rapporto di lavoro e alla sua gestione nel tempo - ha realizzato l’opuscolo Sicurezza…al passo coi tempi, riguardante le principali tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), con un focus particolare sulle agevolazioni tariffarie e sul sostegno economico previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese che investono in prevenzione.
Sicurezza…al passo coi tempi, di cui la presente edizione costituisce un aggiornamento dell’omonimo prodotto multimediale del 2014, è stato redatto in collaborazione tra la Direzione centrale rapporto assicurativo, la Direzione centrale prevenzione e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale.
L’opuscolo si può considerare suddiviso in due parti:
Completano il tutto un Glossario esplicativo e due Appendici.
L’obiettivo che si è voluto raggiungere con quest’iniziativa è fornire un supporto che permetta non solo di conoscere le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali in materia di SSL, ma anche - e soprattutto - di comprendere l’importanza della prevenzione e i vantaggi che ne derivano. Prevenzione, quindi, da considerare non come costo bensì come fattore di competitività per le aziende.
fonte: inail.it
All'art. 57 del Collegato Ambientale, legge n. 221/2015, si afferma che ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con la pubblicazione, ieri, del decreto 15 giugno 2016 le imprese interessate potranno presentare richiesta dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attraverso una procedura a “click-day” . Il decreto avrà l'incarico di estendere ulteriormente le informazioni a riguardo, fornendo tutte le istruzioni necessarie per usufruire delle agevolazioni previste dal bonus.
Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. L'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Nel pieghevole sono riportate ‘pillole’ informative su un argomento di grande interesse, l’infortunio in itinere.
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
L’infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre si è al corrente e che si è cercato qui di evidenziare per un primo approfondito contatto informativo.
Per saperne di più: www.inail.it
La Commissione europea ha pubblicato la “Guida non vincolante per l’implementazione della direttiva 2013/35/EU sui campi elettromagnetici”.
La guida prevista dalla stessa direttiva (art. 14), potrà essere utilizzata a supporto della valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro ed al fine di agevolare l’attuazione della direttiva in merito a diversi questioni (quali, ad esempio, la determinazione dell’esposizione e le misure intese a evitare o ridurre i rischi).
Ricordiamo, a tale proposito, che la direttiva 2013/35 / UE stabilisce i requisiti minimi di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (EMF) dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 1 luglio 2016.
Si compone di tre volumi
Attualmente i documenti sono in lingua inglese ma entro fine anno la Commissione renderà disponibili i testi tradotti.
Ricordiamo che entro la fine del mese il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello dell'allegato 3B (art. 40, decreto legislativo 81/2008) e rispettando i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni definite con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012. Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento
Arriva la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e delle relative istruzioni per la compilazione (art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. 09/04/2008 n. 81)
L'INAIL ha pubblicato il BANDO ISI 2014 per i progetti da realizzare nel 2015. I soggetti interessati potranno insierire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.
Con decreto legge n. 69 del 2013 convertito con la legge 9 agosto 2013 n.98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (decreto 'del fare') arrivano le semplificazioni (o presunte tali) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Novità |
|
Introduzione dell’AVR – Attestazione di valutazione dei rischi |
|
|
|
Riferimento |
|
comma 6-ter dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/08 |
|
art. 32, comma 1, lettera b) D. L. n. 69/2013 |
|
E’ facoltà delle aziende con profilo di rischio basso, con numero di dipendenti da 10 e fino a 50, da individuare con apposito decreto ministeriale, scegliere la possibilità di effettuare un’attestazione di valutazione dei rischi fermo restando la scelta di redarre il documento di valutazione dei rischi in maniera ordinaria, oppure secondo le procedure standardizzate. |
|
|
|
Appalti di opere escluse dall’ambito di applicazione dell’ingegneria civile |
|
|
|
Riferimento |
|
comma 3 e 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 |
|
art. 32 comma 1, lettera a) D.L. n. 69/2013 |
|
Per tutti i cantieri non superiori a dieci uomini-giorno, con profilo di rischio basso, sarà facoltà del Committente, anziché redarre il DUVRI, nominare un incaricato con compiti di preposto alle attività di coordinamento. Nello specifico le attività soggette a questa applicazione saranno individuate con apposito decreto ministeriale. |
|
|
|
Appalti – Titolo IV |
|
|
|
Riferimento |
|
comma 2 lettera g-bis) dell’art. 88 del D. Lgs. n. 81/08 |
|
art. 32 comma 1, lettera g) e h) D.L. n. 69/2013 |
|
Escluse dal campo di applicazione del Titolo IV tutte le attività di lavoro riguardanti gli impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano opere di ingegneria civile di cui all’allegato X e tutti i piccoli lavori la cui durata presunta non superi i dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per i servizi. Con nuovo decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, saranno individuati modelli semplificati per la realizzazione del POS, PSC e PSS (Piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento e piano di sicurezza sostitutivo rispettivamente). |
|
|
|
DURC |
|
La validità del DURC è estesa ai 180 giorni anziché tre mesi. Eventuali anomalie di natura fiscale e contributiva, su espressa richiesta degli Enti al fine del rilascio del DURC (CASSA EDILE o INPS), chiederanno all’interessato di regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni Le stazioni appaltanti potranno acquisire il DURC d’ufficio, e qualora riscontrassero inadempienze contributive e previdenziali emergenti dal documento, potranno trattenere le somme corrispondenti all’inadempienza dai Certificati di Pagamento. |
|
|
|
Informazione e formazione |
|
|
|
Riferimento |
|
comma 5-bis dell’art. 32 e comma 14-bis dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 |
|
art. 32 comma 1, lettera c) e d) D.L. n. 69/2013 |
|
Nei casi in cui tutte le attività di aggiornamento con corsi di informazione e formazione previsti dal testo unico sulla salute e sicurezza abbiano contenuti sovrapposti in tutto o in parte a quelli previsti per il RSPP è comunque riconosciuto il credito formativo per la durata e contenuti del corso di aggiornamento effettuato. Identica fattispecie relativamente a tutti i corsi di aggiornamento per l’informazione e la formazione relativi alle figure di dirigente, preposto, lavoratore e rappresentate per la sicurezza dei lavoratori. Si attende una rivisitazione degli accordi Stato-Regione relativi agli obblighi delle aziende per tutte le attività di informazione e formazione. |
|
|
|
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (carroponti, autogrù, piattaforme aeree, ecc.) |
|
|
|
Riferimento |
|
comma 11 e 12 dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/08 |
|
art. 32 comma 1, lettera f) D.L. n. 69/2013 |
|
La prima verifica successiva alla messa in servizio è effettuata dall’INAIL, al massimo entro 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura, trascorsi i quali, è facoltà del datore di lavoro avvalersi delle ASL, dell’ARPA (nelle Regioni dove possibile), di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive saranno svolte su richiesta del datore di lavoro, dalla ASL, dall’ARPA entro il termine massimo di 30 giorni, altrimenti sarà facoltà del Datore di Lavoro poter scegliere i soggetti pubblici o privati abilitati. |
|
|
|
Prestazioni lavorative di breve durata |
|
|
|
Riferimento |
|
comma 13-bis dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/08 |
|
art. 35 D.L. n. 69/2013 |
|
Con nuovo decreto dei Ministeri (Salute e Lavoro) verranno individuati dei regimi semplificati per alcuni adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente a prestazioni di lavoratori occupati per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nel corso dell’anno solare. Le semplificazioni riguarderanno sorveglianza sanitaria, informazione e formazione. |
|
|
|
Denunce degli infortuni |
|
|
|
Riferimento |
|
art. 54 DPR 1124/1965, art. 8 comma 4 D. Lgs. N. 81/08 |
|
art. 32 comma 6 D.L. n. 69/2013 |
|
Si attende l’entrata in vigore presumibilmente per marzo del 2014 del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) che prevederà l’abrogazione della norma secondo la quale sarà necessario entro 48 ore denunciare qualsiasi infortunio mortale o superiore ai tre giorni, fermo restando la sola denuncia telematica all’INAIL entro 48 ore. |
|
|
|
Semplificazioni in materia di prevenzione incendi |
|
|
|
Riferimento |
|
Allegato I DPR 151/11, artt. 3, 4, 11 DPR 151/11 |
|
D.L. n. 69/2013 |
|
Concessione di proroga sino al 07/10/2014 per la presentazione dell’istanza preliminare e dell’istanza per tutte quelle attività “nuove soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/11” esistenti alla data del 22 settembre 2011, qualora abbiano atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati da Enti ed autorità competenti. |