Con decreto legge n. 69 del 2013 convertito con la legge 9 agosto 2013 n.98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (decreto 'del fare') arrivano le semplificazioni (o presunte tali) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Novità |
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Introduzione dell’AVR – Attestazione di valutazione dei rischi |
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Riferimento |
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comma 6-ter dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/08 |
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art. 32, comma 1, lettera b) D. L. n. 69/2013 |
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E’ facoltà delle aziende con profilo di rischio basso, con numero di dipendenti da 10 e fino a 50, da individuare con apposito decreto ministeriale, scegliere la possibilità di effettuare un’attestazione di valutazione dei rischi fermo restando la scelta di redarre il documento di valutazione dei rischi in maniera ordinaria, oppure secondo le procedure standardizzate. |
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Appalti di opere escluse dall’ambito di applicazione dell’ingegneria civile |
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Riferimento |
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comma 3 e 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 |
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art. 32 comma 1, lettera a) D.L. n. 69/2013 |
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Per tutti i cantieri non superiori a dieci uomini-giorno, con profilo di rischio basso, sarà facoltà del Committente, anziché redarre il DUVRI, nominare un incaricato con compiti di preposto alle attività di coordinamento. Nello specifico le attività soggette a questa applicazione saranno individuate con apposito decreto ministeriale. |
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Appalti – Titolo IV |
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Riferimento |
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comma 2 lettera g-bis) dell’art. 88 del D. Lgs. n. 81/08 |
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art. 32 comma 1, lettera g) e h) D.L. n. 69/2013 |
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Escluse dal campo di applicazione del Titolo IV tutte le attività di lavoro riguardanti gli impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano opere di ingegneria civile di cui all’allegato X e tutti i piccoli lavori la cui durata presunta non superi i dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per i servizi. Con nuovo decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, saranno individuati modelli semplificati per la realizzazione del POS, PSC e PSS (Piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento e piano di sicurezza sostitutivo rispettivamente). |
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DURC |
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La validità del DURC è estesa ai 180 giorni anziché tre mesi. Eventuali anomalie di natura fiscale e contributiva, su espressa richiesta degli Enti al fine del rilascio del DURC (CASSA EDILE o INPS), chiederanno all’interessato di regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni Le stazioni appaltanti potranno acquisire il DURC d’ufficio, e qualora riscontrassero inadempienze contributive e previdenziali emergenti dal documento, potranno trattenere le somme corrispondenti all’inadempienza dai Certificati di Pagamento. |
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Informazione e formazione |
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Riferimento |
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comma 5-bis dell’art. 32 e comma 14-bis dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 |
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art. 32 comma 1, lettera c) e d) D.L. n. 69/2013 |
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Nei casi in cui tutte le attività di aggiornamento con corsi di informazione e formazione previsti dal testo unico sulla salute e sicurezza abbiano contenuti sovrapposti in tutto o in parte a quelli previsti per il RSPP è comunque riconosciuto il credito formativo per la durata e contenuti del corso di aggiornamento effettuato. Identica fattispecie relativamente a tutti i corsi di aggiornamento per l’informazione e la formazione relativi alle figure di dirigente, preposto, lavoratore e rappresentate per la sicurezza dei lavoratori. Si attende una rivisitazione degli accordi Stato-Regione relativi agli obblighi delle aziende per tutte le attività di informazione e formazione. |
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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (carroponti, autogrù, piattaforme aeree, ecc.) |
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Riferimento |
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comma 11 e 12 dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/08 |
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art. 32 comma 1, lettera f) D.L. n. 69/2013 |
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La prima verifica successiva alla messa in servizio è effettuata dall’INAIL, al massimo entro 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura, trascorsi i quali, è facoltà del datore di lavoro avvalersi delle ASL, dell’ARPA (nelle Regioni dove possibile), di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive saranno svolte su richiesta del datore di lavoro, dalla ASL, dall’ARPA entro il termine massimo di 30 giorni, altrimenti sarà facoltà del Datore di Lavoro poter scegliere i soggetti pubblici o privati abilitati. |
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Prestazioni lavorative di breve durata |
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Riferimento |
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comma 13-bis dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/08 |
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art. 35 D.L. n. 69/2013 |
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Con nuovo decreto dei Ministeri (Salute e Lavoro) verranno individuati dei regimi semplificati per alcuni adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente a prestazioni di lavoratori occupati per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nel corso dell’anno solare. Le semplificazioni riguarderanno sorveglianza sanitaria, informazione e formazione. |
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Denunce degli infortuni |
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Riferimento |
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art. 54 DPR 1124/1965, art. 8 comma 4 D. Lgs. N. 81/08 |
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art. 32 comma 6 D.L. n. 69/2013 |
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Si attende l’entrata in vigore presumibilmente per marzo del 2014 del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) che prevederà l’abrogazione della norma secondo la quale sarà necessario entro 48 ore denunciare qualsiasi infortunio mortale o superiore ai tre giorni, fermo restando la sola denuncia telematica all’INAIL entro 48 ore. |
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Semplificazioni in materia di prevenzione incendi |
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Riferimento |
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Allegato I DPR 151/11, artt. 3, 4, 11 DPR 151/11 |
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D.L. n. 69/2013 |
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Concessione di proroga sino al 07/10/2014 per la presentazione dell’istanza preliminare e dell’istanza per tutte quelle attività “nuove soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/11” esistenti alla data del 22 settembre 2011, qualora abbiano atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati da Enti ed autorità competenti. |