TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / GIURISPRUDENZA
Osserva il Collegio che non è ravvisabile alcun elemento di colpa, per tale dovendosi definire la imperizia, imprudenza, negligenza ovvero la violazione di leggi regolamenti ordini o discipline, nell'operato della P. che, per lo svolgimento di una pratica burocratica si è affidata alle cure di una terza persona, essendo, anzi, questa una buona prassi, dettata dalla esigenza di assegnare determinati compiti tecnici a soggetti che abbiano una esperienza nella conduzione di tali affari; nè il Tribunale ha individuato un qualche profilo di colpa nell'affidamento della condizione della pratica specificamente al L., non essendo emerso nè che lo stesso fosse soggetto del tutto inesperto nella materia in questione nè notoriamente inaffidabile.