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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / GIURISPRUDENZA

Per l'applicabilità della norma di cui all'art. 437 c.p. , è sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell'evento che aggrava il delitto di cui al citato art. 437 c.p.. Va invero evidenziato come il delitto di cui all'art. 437 c.p. , si consumi con la consapevole "omissione" o "rimozione" di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto: qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal comma secondo dello stesso articolo. "L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito"