Vi sarebbe stato un vuoto normativo (...) nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 205 del 2010, ed il 16 agosto 2011, data che segna l'inizio della vigenza dell'intervento c.d. riparatore effettuato con il D.Lgs. n. 121 del 2011, art. 4, comma 2, con conseguente applicabilità dell'art. 2 c.p. "; al citato decreto n. 121, pertanto, non può attribuirsi se non una natura di norma penale innovativa, con la conseguenza della applicabilità della norma penale più favorevole per i fatti commessi in epoca antecedente al 16 agosto 2011 e in forza del principio costituzionale di legalità e di irretroattività delle norme penali, tale nuova efficacia non può che decorrere ex nunc e non ex tunc.