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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / LEGGI E NORME

Mentre si affacciano i nuovi delitti ambientali con l'aggiornamento del codice penale (n. 1345 dei Delitti contro l'ambiente) arriva il Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto che coinvolge la maggior parte dei reati ambientali attualmente in campo. 

Con l'articolo 131-bis nel Codice penale i reati puniti con pena detentiva fino a 5 anni dove è prevista o meno la multa o l'ammenda o puniti con la sola pena pecuniaria, potranno essere valutati dal Giudice per la particolare tenuità dell'offesa e non essere sanzionati (è esclusa l'agevolazione per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza).

Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2015

Ricordiamo che la disposizione potrebbe riguardare diversi reati anche in ambito ambientale:

  • gestione illecita di rifiuti (art. 256),
  • mancata bonifica (art. 257),
  • traffico illecito di rifiuti (art. 259),
  • scarico acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, c1),
  • emissioni in atmosfera non autorizzati (art. 279, c1),
  • certificato falso (art. 260-bis, c.i 6 e 8),
  • ecc.
Posizione decisamente discutibile. Il Legislatore, invece di depenalizzare come ha fatto in passato con la legge n. 689 del 24 novembre 1981 trasformando in infrazioni di carattere amministrativo le infrazioni di particolare tenuità - assoggettando così le stesse almeno a sanzioni pecuniarie non penali - ha di fatto cancellato le sanzioni, ipotizzando costose, illusorie e teoriche impugnazioni in sede civile.
 
Chissà che non si stia lavaorando per una contropartita al DdL n. 1345 dei Delitti contro l'ambiente licenziato il 4 marzo 2015 ?