L'Autorità formula alcune osservazioni sulla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014.
Nello specifico chiarisce che:
La stessa Autorità conclude dicendo che tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia, dell’intenzione del legislatore e della necessità di rendere il quadro di sistema coerente con l’obiettivo di introdurre l’obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, per le imprese che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, sarebbe opportuno valutare di modificare il d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di che trattasi.