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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / LEGGI E NORME

Presentato il disegno di legge fiinalizzato alla costituzione di un sistema nazionale di controllo ambientale al fine di ridefinire organismi e modalità di controllo del sistema ambiente.
 
Viene istituita la Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) nell’ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati ambientali.
 
Sono inoltre previste le direzioni distrettuali ambiente e salute (DDAS) costituite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d’appello nell’ambito del proprio ufficio.
 
Arriva anche la Direzione investigativa ambiente e salute (DIAS) articolata nei seguenti reparti:
 
a) investigazioni preventive;
b) investigazioni giudiziarie;
c) accertamenti tecnici
 
Esisteranno delle sedi territoriali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità di dirigente e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Si occuperà di procedere alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazione preventiva attinenti ai reati contro l’ambiente e contro la salute. A tal fine, al personale della DIAS, a prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell’ente di appartenenza, è attribuita, in base al grado o alla qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.
 
Tutte le denunce e le segnalazioni in materia sanitaria e ambientale, pervenute all’autorità giudiziaria o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie locali e alle ARPA, dovranno essere trasmesse entro quarantotto ore alla sede della DIAS territorialmente competente e alla Direzione centrale, per l’attivazione immediata delle procedure operative previste dal protocollo unico di azione. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.
 
Art. 7 «Ciascun ente locale attiva nel proprio sito internet ufficiale un’apposita sezione 'criticità ambientali' nella quale pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di propria competenza».
 
Prevista l'individuazione dei SARA: siti particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti o sostanze nocive.
 
Il testo del ddl è stato presentato e firmato  in data 6 giugno e 24 settembre 2014 (solo) da un partito, per cui prevediamo che tale rimanga a lungo (n.d.r.)