ARIA / GIURISPRUDENZA

Con il secondo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2 e al vizio motivazionale, che del tutto illegittima nonchč illogica č l'affermazione della sua responsabilitą penale per il suddetto reato in relazione all'emissione in atmosfera di sostanze nocive atteso che il reato, quantunque di pericolo, si perfeziona con la concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, di fatto mai accertate, e non gią con la mera potenzialitą produttiva di emissioni inquinanti.