Il 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto secondo quanto indicato nel DM 20 giugno 2014. Per tutte le operazioni di manutenzione e/o di controllo dell’efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 kW, e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, dovranno essere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati II, III, IV e V del Decreto Ministeriale 10/02/2014, che andranno a sostituire i vecchi allegati F e G del D.Lgs. 192/2005.
Tutti gli impianti termici dovranno essere muniti dei nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi dell’art.3, comma 8; per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i vecchi "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, dovranno essere conservati ed allegati al nuovo Libretto di impianto per la climatizzazione.
La sostituzione potrà avvenire in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.
Nel caso di dismissione dall'impianto termico, senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
Pertanto:
- - nomina/conferma responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico (imprese abilitate ex DM 22 gennaio 2008, n. 37) con relativo contratto aggiornato
- - predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza
- - obbligo utilizzo dei nuovi libretti (se ne può usare anche 1 per il caldo e 1 per il freddo se ci sono 2 ditte) e mantenimento vecchi libretti presso l'impianto per 5 anni
- - trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo designate