SISTEMI DI GESTIONE E 231 / LEGGI E NORME
La modifica è dovuta alla pubblicazione della nuova ISO 14001:2015 che ha sostituito la versione 2004 della stessa. Negli allegati modificati le organizzazioni che intendono attuare EMAS o ottenere una registrazione EMAS trovano la definizione delle nuove prescrizioni specifiche da rispettare.
Gli argomenti trattati nei tre allegati sono i seguenti:
Allegato I, individua le aree da sottoporre ad analisi ambientale.
Allegato II, delinea le prescrizioni del sistema di gestione ambientale.
Allegato III, illustra programma, frequenza e conclusioni degli Audit ambientali interni.
Il nuovo Regolamento (UE) 2017/1505 entrerà in vigore dal 17 settembre 2017
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la norma internazionale ISO 20400 Sustainable procurement - Guidance in italiano Acquisti sostenibili - Guida è stata pubblicata ad Aprile 2017, fornisce orientamenti alle organizzazioni, indipendentemente dalla loro attività o dimensione, sull'integrazione della sostenibilità nell'ambito degli appalti. È destinato alle parti interessate coinvolte o influenzate da decisioni e processi di approvvigionamento.
Nel specifico, non si tratta di una normativa soggetta a certificazione ma solo di un documento che chiarisce cosa sono gli acquisti sostenibili e come implementarli, e gli impatti tra i diversi aspetti dell’attività di approvvigionamento: politica, strategia, organizzazione e processo.
Il 13 ottobre 2016 è stata pubblicata ufficialmente sul sito dell’ISO la norma 37001:2016: “Un nuovo strumento di business progettato per combattere la corruzione”. La norma traccia i riferimenti, per la configurazione di un sistema di gestione anti-corruzione progettato per fornire uno strumento utile per prevenire, individuare e ad affrontare la corruzione in modo da ridurre sia i rischi d’impresa che i costi legati alla corruzione.
La norma prende in considerazione se tale la corruzione è nasce o favorisce un'organizzazione o i suoi dipendenti. Utilizzando una serie di misure e controlli, tra cui una guida di supporto, il sistema di gestione anti-corruzione dovrebbe contenere:
- politica e procedure anti-corruzione
- supervisione da parte di un manager di conformità o di una funzione
- formazione anti-corruzione
- valutazione del rischio e due diligence
- finanziaria, appalti, controlli commerciali e contrattuali
- segnalazione, monitoraggio e ricerca
- azioni correttive e di miglioramento
Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” cambiano le norme relative alla gestione degli appalti
Fissati i criteri minimi ambientali obbligatori ai sensi dell'articolo 34: la PA sarà obbligata ad inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi indicati nei decreti ministeriali sotto riportati per diversi beni
Gli appalti verdi dunque diventano obbligatori per una serie di servizi e prodotti indicati dai seguenti Dm:
- Dm 12 ottobre 2009 (Gu 9 novembre 2009 n. 261) — Criteri ambientali minimi per l'acquisto da parte della pubblica amministrazione di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme (aggiornato, per la carta, dal Dm 4 aprile 2013 e, per gli ammendanti, dal Dm 13 dicembre 2013).
- Dm 22 febbraio 2011 (So n. 74 alla Gu 19 marzo 2011 n. 64) — Criteri ambientali minimi per l'acquisto da parte della pubblica Amministrazione di: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche (i criteri sono stati aggiornati col Dm 13 dicembre 2013 e col Dm 23 dicembre 2013).
- Dm 25 luglio 2011 (Gu 21 settembre 2011 n. 220) — Criteri ambientali minimi per l'acquisto da parte della pubblica Amministrazione di prodotti e servizi nel settore della ristorazione e di serramenti interni.
- Dm 7 marzo 2012 (So n. 57 alla Gu 28 marzo 2012 n. 74) — Criteri ambientali minimi per l'acquisto da parte della pubblica Amministrazione di servizi energetici per gli edifici — servizio di illuminazione e forza motrice — servizio di riscaldamento/raffrescamento.
- Dm 8 maggio 2012 (Gu 5 giugno 2012 n. 129) — Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada.
- Dm 24 maggio 2012 (Gu 20 giugno 2012 n. 142) — Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.
- Dm 4 aprile 2013 (Gu 3 maggio 2013 n. 102) — Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica.
- Dm 13 dicembre 2013 (Gu 17 gennaio 2014 n. 13) — Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico — Aggiornamento 2013 per l'acquisto di ammendanti e per la fornitura di attrezzature elettriche per l'ufficio.
- Dm 23 dicembre 2013 (So n. 8 alla Gu 23 gennaio 2014 n. 18) — Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica — Aggiornamento 2013.
- Dm 13 febbraio 2014 (Gu 11 marzo 2014 n. 58) — Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro nonché l'affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro.
- Dm 5 febbraio 2015 (Gu 2 marzo 2015 n. 50) — Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano.
- Dm 24 dicembre 2015 (Gu 21 gennaio 2016 n. 16) — Criteri ambientali minimi per l'affidamento di lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici e per le forniture di ausili per l'incontinenza.
Ulteriori vantaggi per le imprese con certificazione ambientale comprese le riduzioni per le garanzie da prestare.
Il 15 settembre, ISO - International Organization for Standardization - ha pubblicato la nuova edizione 2015 della norma ISO 14001 "Environmental management systems - Requirements with guidance for use" che sostituisce la ISO 14001:2004.
Nuove certificazioni e rinnovi
Fino a 3 anni dalla pubblicazione della nuova edizione 2015 della ISO 14001, saranno valide le nuove certificazioni e i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni della norma ISO 14001, sia 2004 che 2015
La data di scadenza delle certificazioni ISO 14001:2004 emesse durante il periodo transitorio di 3 anni dovrà però corrispondere alla fine di tale periodo
Revoche delle certificazioni
A 3 anni dalla pubblicazione della nuova edizione 2015 della ISO 14001 - cesseranno di valere - e saranno contestualmente revocate - le certificazioni rilasciate a fronte della ISO 14001:2004
Documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del Regolamento (CE) n. 1221/2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
Il documento fornisce chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese. Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e i contenuti sono stati oggetto di
confronto con le principali associazioni di categoria del settore. Il documento sarà aggiornato al fine di fornire ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nel corso di attuazione delle disposizioni previste all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014,n. 102.
Arriva la proroga per la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti: per calzature, servizi di campeggio, servizio di ricettività turistica, rivestimenti del suolo in legno, detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari
Proposta di decisione della Commissione europea sui criteri per l'adesione al sistema volontario Emas da parte delle aziende del commercio al dettaglio ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/Ce dove si impone all'organismo europeo di elaborare documenti di riferimento settoriali in riferimento alle "best practice" di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza, oltre ai principali indicatori ambientali per settore specifico.
L'organizzazione del settore del commercio al dettaglio registrata al sistema comunitario di ecogestione e audit Emas è tenuta a dimostrare nella dichiarazione ambientale come siano state applicate le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza previsti dalle regole allegate alla decisione in parola.
Il documento di riferimento settoriale verte sulla gestione ambientale delle organizzazione del settore del commercio al dettaglio. Si tratta di un settore caratterizzato nell'ambito della classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/20065 con il codice NACE 47 (NACE rev. 2): "Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli". Si esclude il commercio al dettaglio dei servizi, quali ristoranti, parrucchieri, agenzie di viaggio.
Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile. Il decreto stabilisce l'ammontare delle ...
Con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, ...
La norma UNI ISO 20121:2013 stabilisce i requisiti per l'organizzazione di eventi sostenibili, che abbiano un impatto minimo sull'ambiente e sulla comunità, e contribuiscano a rafforzare le relazioni con gli stakeholders, dalle Autorità locali ai fornitori e clienti, dai lavoratori ai partecipanti e fruitori delle manifestazioni.
Dunque non sarà l'evento in sé a essere certificato conforme alla norma, bensì il sistema di gestione della Società che lo organizza, lo scopo di certificazione deve chiarire se il sistema di gestione dell'organizzazione si applica a un singolo evento (es. un meeting, una singola manifestazione sportiva), a una gamma di eventi ripetibili dello stesso tipo (es. master di tennis) o a tutti gli eventi gestiti dall'organizzazione, qualunque sia la loro natura
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Arriva la revisione 02 del regolamento tecnico n. RT-09 che definisce le prescrizioni per l’accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale
Le novità introdotte, in perfetto stile burocratico-qualitatese, nel documento riguardano per lo più:
- - la nuova configurazione delle modalità di gestione degli aspetti sulla certificazione prevenzione incendi, allineando la valutazione con il nuovo testo unico anche D.P.R. 151/2011
- - competenze degli auditor e dei gruppi di audit
Nessuna novità o quasi nella sostanza: se hai presentato domanda di autorizzazione ma non hai ottenuto l'autorizzazione (senza definire dopo quando e perchè) sei certificabile, se sei soggetto a certificazione di prevenzione incendi (categoria B e C) hai presentato il progetto ti è stato approvato ma i lavori di adeguamento non esistono (assenza di una certificazione del tecnico) sei certificabile, se hai impianti compresi nello scopo del certificato oggetto di sequestro per reati ambientali sei certificabile, se non raggiungi (tu ente pubblico) la soglia di raccolta differenziata prevista dalla legge sei certificabile, se sei protagonista di un abuso edilizio sei certificabile,... e potremmo andare avanti così per un po', ma non ne vale la pena.
Si rimanda all'ancora attuale La 'generosità' delle certificazioni ambientali di sistema - dott. Ottavio Saia
Decisione che istituisce le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a Emas, a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comuni ...
riconoscimento del sistema «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Europa riconosce il sistema volotario utili ...