RUMORE / GIURISPRUDENZA
Al riguardo va ricordato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. (Sez. 1, sent. n. 20954 del 18/01/2011, Rv. 250417, in fattispecie relativa all'accertamento della natura molesta della musica riprodotta ad alto volume e di notte in un "disco pub", nonchè degli schiamazzi degli avventori dello stesso, mediante la testimonianza resa dagli inquilini dello stabile in cui era sito il locale)