RUMORE / GIURISPRUDENZA
Le denunzie riguardano il disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone e la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 c.p. , comma 2, ma un illecito amministrativo (della L. 26 ottobre 1995, n. 447 , ex art. 10, comma 2, - Legge Quadro sull'inquinamento acustico), con argomentazione anche in questo caso esaustiva (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 13015 del 31/01/2014 - dep. 20/03/2014 - Rv. 258702) e non contrastata dal ricorrente. Dunque nessun reatopuò essere contestato alle autorità per il macnato intervento.