RUMORE / GIURISPRUDENZA
Sul punto, la Corte, con condivisibile orientamento al quale occorre dare continuitā, ha affermato che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell'ambito di una attivitā legittimamente autorizzata, č configurabile: a) l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; b) il reato di cui all'art. 659 c.p. , comma 1, ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalitā o ne costituisca un uso smodato; c) il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2 qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autoritā, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica