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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / CONTRIBUTI

Dopo la Procura della Republica di Trento, che era intervanuta con la Circolare n. 9/2015, Prescrizioni in materia di reati ambientali anche la Procura della Republica di Firenze interviene su una delle più importanti novità introdotte dalle recenti disposizioni in materia di reati ambientali [Legge 22 maggio 2015 n. 68, contenente disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente] è quella che introduce [negli articoli 318 bis e segg. del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152] il meccanismo di estinzione del reato, previa regolarizzazione, per le contravvenzioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricorda la analoga disciplina dell’adempimento alle prescrizioni delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo che dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione si sono create non poche perplessità nell'ambito degli addetti ai lavori (tra cui i più attivi troviamo gli operatori dell'ARPAToscana clicca qui), in quanto la stessa novella all'art.318-quater indica che "Quando  risulta  l'adempimento  della  prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa..."; tuttavia le sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono individuate non nella sola ammenda ma anche nell' arresto o ammenda oppure dall'arresto e ammenda fino al solo arresto. Per non farsi mancare nulla lo stesso art.318-bis definisce che "Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale  previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno  alle  risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette...".

La proposta dell'ufficio di Firenze è quella di applicare tale istituto solo alle contravvenzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 punite con la sola pena dell’ammenda ovvero con la pena dell’ammenda prevista come alternativa all’arresto ed escludendo le restanti combinazioni sanzionatorie

trovate una sintesi della circolare sul sito dell'ARPAT

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